PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al servizio socio-assistenziale del comune di residenza, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      2. Ciascun comune autorizza il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
      3. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle indagini di cui al comma 4, avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi perentoriamente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

 

Pag. 4


      5. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea a corrispondere alle esigenze del minore.
      6. Il servizio socio-assistenziale di cui al comma 2, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta dei genitori aspiranti all'adozione, adotta, se nulla osta, un provvedimento motivato con il quale attesta il possesso di tutti i requisiti per l'affidamento preadottivo e trasmette, senza indugio, la documentazione al tribunale per i minorenni.
      7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 6, o in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 6, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione è adita l'agenzia di cui al comma 8, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni.
      8. Le regioni provvedono con legge ad istituire un'apposita agenzia per le adozioni nazionali con il compito di vigilare sul funzionamento delle strutture e delle attività dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie locali che operano nel territorio per l'adozione, al fine di garantire adeguati livelli di intervento. L'agenzia, altresì:

          a) disciplina gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;

          b) mantiene rapporti con gli enti locali e le aziende sanitarie locali per lo sviluppo e la formazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla presente legge, anche al fine di favorire la collaborazione tra servizi ed enti autorizzati;

          c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

 

Pag. 5

      9. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 8, l'agenzia deve acquisire tutti i dati relativi a:

          a) i motivi di diniego del provvedimento di cui al comma 6;

          b) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

          c) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

          d) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

      10. Entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 6, il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispone, a seguito di quanto stabilito dal servizio socio-assistenziale del comune di residenza o dall'agenzia di cui al comma 8, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
      11. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
      12. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà e, ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

 

Pag. 6

Art. 2.

      1. Le regioni adottano le leggi di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.